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Docfa – Precisazioni in tema di applicazione dei tributi speciali

Nota della Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate in merito alla presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano, tramite dichiarazione Docfa.

Precisazioni in tema di applicazione dei tributi speciali catastali a seguito di rettifica della categoria catastale.

testo della nota

OGGETTO: Presentazione atti di aggiornamento Docfa – Precisazioni in tema di applicazione dei tributi speciali catastali a seguito di rettifica della categoria catastale. In riferimento alla presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano, tramite dichiarazione Docfa, si ritiene utile evidenziare alcuni aspetti riguardanti il tema dei tributi speciali catastali e fornire le relative informazioni in merito alla loro applicazione nei casi di rettifica d’ufficio della rendita proposta con variazione della categoria.

Come è noto, il classamento e la rendita indicata nel documento di aggiornamento
Docfa riveste natura di “proposta” di parte, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del
decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.
La mancata condivisione da parte dell’Ufficio del classamento proposto non
costituisce, pertanto, causa di impedimento all’accettazione e all’iscrizione negli atti
catastali degli immobili oggetto di dichiarazione.
Il tecnico professionista redattore dell’atto di aggiornamento Docfa autoliquida i
tributi speciali catastali in relazione alla dichiarazione resa, rilevando a tal fine il
numero di unità dichiarate e la categoria proposta per ciascuna di esse (unità a
destinazione ordinaria o fittizia, ovvero speciale o particolare).
In proposito, occorre evidenziare che, per le dichiarazioni di nuova costruzione e
di variazione delle unità immobiliari urbane, il Titolo III della tabella A, allegata al
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni (nel seguito Tabella), prevede che:
a) per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di
variazione, appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie
dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita, è dovuto il tributo
speciale catastale pari a 50 euro (punto 2.2.1 della tabella);
b) per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di
variazione, appartenente alle categorie a destinazione speciale (categorie
dei gruppi D ed E), è dovuto il tributo speciale catastale pari a 100 euro
(punto 2.2.2 della tabella).
Tali importi si applicano alle dichiarazioni presentate in catasto a partire dal 1°
ottobre 20121.
Successivamente alla registrazione in banca dati degli atti di aggiornamento
Docfa, l’Ufficio Provinciale-Territorio competente effettua, anche su base
campionaria, la verifica delle rendite proposte ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopra
richiamato D.M. n. 701 del 1994.

In esito a tali verifiche, l’UPT provvede alla “validazione” della rendita proposta,
laddove questa risulti congrua e coerente con la destinazione e le caratteristiche
dell’unità immobiliare dichiarata, ovvero provvede alla “rettifica”, determinando la
rendita definitiva che può scaturire anche dall’attribuzione di una differente categoria
catastale.
Di conseguenza, nell’ambito dei controlli delle rendite dichiarate con la procedura
Docfa, è possibile che l’UPT rettifichi l’originario classamento di una unità
immobiliare, proposto in categoria “ordinaria”, attribuendole una diversa categoria dei
Gruppi D o E, in quanto ritenuta più rispondente alle caratteristiche oggettive
dell’immobile.
In questi specifici casi (rettifica della categoria ordinaria proposta in categoria
definitiva speciale o particolare), poiché in sede di dichiarazione Docfa il tecnico
professionista ha autoliquidato i tributi speciali catastali con riferimento al punto 2.2.1
della Tabella (euro 50,00 per unità immobiliare dichiarata in categoria ordinaria), la
successiva rettifica della categoria a destinazione speciale o particolare da parte
dell’UPT comporta evidentemente il ricalcolo del tributo speciale dovuto secondo le
previsioni di cui al punto 2.2.2 della Tabella (euro 100,00 per unità immobiliare) e
l’emissione di un avviso di liquidazione per il recupero del maggior tributo dovuto.
Diversamente, può accadere che la categoria dichiarata, appartenente ai gruppi D
ed E, venga rettificata in una di quelle ordinarie, con la conseguenza che i soggetti
dichiaranti possono chiedere il recupero dei maggiori importi dei tributi versati.
Stante quanto sopra rappresentato, si fa presente che gli Uffici Provinciali-
Territorio competenti sono tenuti al recupero del maggior tributo catastale, dovuto nei
casi di rettifica del classamento da categoria ordinaria (proposta dal dichiarante) a
categoria speciale o particolare (attribuita a seguito dei controlli effettuati).
Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di rettifica del classamento dalla categoria
speciale o particolare (proposta dal dichiarante) alla categoria ordinaria (attribuita
dall’Ufficio), si evidenzia che la restituzione delle somme, dovute a titolo di tributo
speciale, versate in più, deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni decorrente dalla data di ricezione dell’atto contenente la
variazione della categoria2.
2 Articolo 77, primo comma, del D.P.R. n. 131 del 1986.

Con riferimento a quanto descritto sul tema evidenziato, questa Direzione Centrale
resta a disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

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